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Sorveglianza sanitaria

Consulenza sanitaria per aziende

La sorveglianza sanitaria così come dispone il D.Lgs. 81/08 viene espletata dal medico competente in alcuni casi previsti dal dettato normativo o qualora il lavoratore la richieda espressamente e in merito alla quale richiesta il medico competente si esprima favorevolmente.

L’Art. 41 del D.Lgs. 81/2008 prevede:

  • visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
  • visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

Si veda come la norma sia effettivamente orientata a determinare quale sia il percorso lavorativo più idoneo per il lavoratore e quindi a prevenire eventuali rischi sul lavoro.

La stessa insoddisfazione del lavoratore se protratta nel tempo può determinare un stato psico-fisico i cui sintomi sono ricollegabili a quelli dello stress lavoro correlato.

Di fatto, quindi, la sorveglianza sanitaria ha come principale obiettivo la prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori.

Gli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria vengono demandati al datore di lavoro (art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08) che viene identificato come il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Tutto ciò deve essere individuato nel documento di valutazione dei rischi.

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